Il D.L. 31 dicembre 2014 n. 192 ha disposto che fino al 31 dicembre 2015, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative […], alcune sanzioni relative al SISTRI non vadano applicate.
Le sanzioni relative al SISTRI che si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015 sono le seguenti1:
1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal SISTRI nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al SISITRI occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
Siccome l'iscrizione al SISTRI ad oggi è dovuta solo se si è produttori di rifiuti pericolosi e si occupa oltre 10 dipendenti potrebbero essere applicate le sanzioni massime previste.
Entro il 1° febbraio 2015, dunque, gli enti e le imprese iscritti al Sistri sono tenuti a regolarizzare la propria posizione pagando il contributo per l'anno 2014. Entro il 30 aprile 2015, salvo ulteriori novità, è altresì dovuto il versamento del contributo per l'annualità 2015.