Pubblichiamo un interessante quesito posto da un'azienda associata ANID in merito a possibili richieste danno inerenti i servizi erogati.

"Siamo un'azienda Vostra associata ed avremmo cortesemente bisogno di una vostra delucidazione in merito ad alcuni casi che, seppur raramente si possono verificare nell'espletamento del Nostro servizio. Può capitare che presso un cliente si verifichino dei danneggiamenti (per esempio la rosicchiatura di un cavo elettrico), nonostante che la derattizzazione venga eseguita puntualmente e con diligenza.

 

 

Purtroppo sappiamo che non può esservi la certezza di escludere a priori questi episodi, anche se i trattamenti garantiscono una certa prevenzione. Vorremmo sapere se c'è la possibilità di inserire una clausola contrattuale che ci tuteli in caso di eventuali richieste (anche assurde) di danni, provocate da roditori e quant'altro, e se esiste una specifica normativa che faccia riferimento ai Nostri servizi, e che riguardi appunto l'impossibilità di dare delle garanzie totali".

 

L’Ufficio Legale di A.N.I.D.  risponde:

In merito al quesito da Voi posto, dobbiamo dire che, relativamente all’adempimento della propria prestazione, l’obbligazione del Fornitore di servizi non deve essere considerata un’obbligazione di risultato, ma un’obbligazione di mezzi e servizi nell’erogazione dei quali è richiesto il comportamento diligente ed attento del fornitore senza tuttavia alcuna garanzia dell’esito finale. 

Detto questo, tuttavia, al Fornitore di servizi può essere imputata una piena e completa responsabilità per qualsiasi danno causato nel corso e per cause dipendenti dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto stipulato con il cliente (ai suoi dipendenti od a terzi, persone e/o cose), nel momento in cui l’Impresa di Pest Control non sia  in grado di dimostrare di aver utilizzato la massima diligenza e perizia. Assume quindi grande importanza (come anche evidenziato nello Standard UNI EN 16636 sui servizi di Pest Management) la segnalazione di interventi strutturali ed operativi da effettuarsi a cura del Cliente (chiusura di punti di entrata degli infestanti, l’applicazione di barriere sotto le porte, etc.)

 

Va precisato che il contratto di fornitura di servizi di disinfestazione/derattizzazione è da considerarsi un contratto misto, ossia una fattispecie negoziale atipica che possiede elementi causali propri di più contratti tipici: nel nostro caso si tratta di appalto (di servizi e non d’opera) e contratto di somministrazione. Infatti, dal momento che l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione. La normativa di riferimento richiede alle Imprese di Pest Control di eseguire il contratto a regola d’arte secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”.

 

Consigliamo di attenersi ai contenuti tipici previsti dalla Legge nei contratti a prestazioni corrispettive:

 

1) Indicazione ed accordo tra le parti

 

2) Oggetto del contratto: indicazione dei servizi e delle loro modalità di esecuzione. Ricordiamo ancora che il Fornitore di Pest Control vende un servizio, non un risultato

Definire in particolare:
– i servizi : servizio di derattizzazione, disinfestazione, monitoraggio insetti volanti, insetti striscianti, etc.
– i siti: stabilimento di ….., magazzino di  ….
– le eventuali forniture o noleggi (lampade) e le relative sostituzioni

 

3)  Forma, possibilmente scritta che viene spesso prescritta a pena di nullità (Art. 1325 c.c.)

 

Sono passibili di nullità quei contratti che difettano dei requisiti appena elencati (art. 1418 c.c.) nonché quelli ove l’oggetto, non sia possibile, lecito, determinato o determinabile. Infine, per quanto riguarda la possibile richiesta di danni,  chiariamo che può trattarsi di responsabilità per danni imputabile al danno patrimoniale (Danno emergente + lucro cessante) o al danno extrapatrimoniale (danno d’immagine). In entrambi i casi un contratto scritto che specifichi dettagliatamente come l’oggetto è la fornitura del servizio, senza impegno sul risultato (es. eradicazione della infestazione) può già costituire un valido strumento “cautelativo” a fronte di una possibile richiesta di risarcimento danni.

 

Pertanto, nel caso specifico, dando evidenza al cliente che si è fatto tutto il possibile per limitare l'ingresso dei roditori, che unitamente al cliente sono stati considerati tutti i punti critici interni ed esterni e per questi sono state messe in atto idonee azioni per salvaguardarli, la richiesta del cliente di risarcimento danni dovrebbe risultare infondata. Un maggior approfondimento dei contenuti del contratto e delle modalità di esecuzione del servizio (es. effettuazione del monitoraggio, definizione delle soglie, periodicità, formazione del personale, etc.) potrà essere inserito in una giornata di un corso di formazione, se richiesta.