Legittimità di licenziamento per eccessive malattie e scarso rendimento
Facendo seguito alla circolare ANIP n. 23 del 20/11/2014 (allegata) relativa alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 18678 del 4/9/2014 (che confermò la legittimità del licenziamento comminato per scarso rendimento ad un lavoratore colpevole di numerose e reiterate assenze per malattia con modalità contrarie al dovere di diligenza e fedeltà anche in merito alle comunicazioni e alla “strategicità” delle assenze, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto), si segnale l’importante ordinanza del Tribunale di Milano con cui si applica, in una decisione di merito, l’orientamento della Cassazione, definito “autorevole e condivisibile”.
