Facendo seguito alla circolare ANIP n. 23 del 20/11/2014 (allegata) relativa alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 18678 del 4/9/2014 (che confermò la legittimità del licenziamento comminato per scarso rendimento ad un lavoratore colpevole di numerose e reiterate assenze per malattia con modalità contrarie al dovere di diligenza e fedeltà anche in merito alle comunicazioni e alla “strategicità” delle assenze, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto), si segnale l’importante ordinanza del Tribunale di Milano con cui si applica, in una decisione di merito, l’orientamento della Cassazione, definito “autorevole e condivisibile”.
Nel caso in questione, un addetto a mansioni di vigilanza e guardiania si assentava frequentemente per malattia, a ridosso di festività, weekend e periodi feriali, in occasione di turni serali o notturni con comunicazioni inviate con preavviso “anche di soli 30/40 minuti”; la prestazione resa con tali modalità quindi non è stata ritenuta più utile dal datore di lavoro, considerata la continuità dei comportamenti in un arco pluriennale, anche considerando i maggiori costi per sostituzioni o lavoro straordinario, penali per disservizi e persino il il rischio di “conseguente possibile perdita di appalti”.
Da rilevare che il licenziamento viene comminato per giustificato motivo oggettivo, ovvero per ragioni inerenti l’organizzazione aziendale, l’attività produttiva ed il suo regolare funzionamento stante l’impossibilità di utilizzare in maniera proficua e affidabile la prestazione lavorativa; non, quindi, per motivi disciplinari e men che meno per superamento del periodo di comporto. La validità delle certificazioni mediche o la sussistenza della malattia non sono poste in discussione.
La qualificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo determina peraltro un’altra conseguenza, per i lavoratori assunti successivamente al 7 marzo 2015 cui si applica, quindi, la disciplina delle “tutele crescenti” di cui al d. lgs. n. 23/2015, ovvero che non si darà mai luogo alla reintegra ex art. 18 legge n. 300/70, quand’anche il Tribunale non dovesse riconoscere la legittimità del licenziamento, potendosi limitare in tal caso, come noto, alla sola indennità economica.
In allegato:
– Circolare ANIP n. 23 del 20/11/2014
– Ordinanza del Tribunale di Milano