Pubblichiamo l'informativa sul tema rifiuti, curata dal nostro esperto dott. Fabio Bravi.
Le novità apportare dalla recente normativa (1) riguardano le nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti che si applicano a partire dal 18 febbraio 2015 e vengono di seguito elencate.
1) la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione";
2) se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione;
3) Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
4) Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi, scheda di sicurezza dei prodotti e mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo.
QUESITI DAI SOCI
La nostra società si occupa principalmente di servizi di pulizia-igiene ambientale, disinfezione e disinfestazione con un totale di 77 dipendenti – ma gli addetti abilitati al servizio di derattizzazione (con attestati per corsi di derattizzazione) sono solamente 2. Siamo comunque obbligati all’iscrizione al SISTRI?
Il rifiuto da noi prodotto è classificato come CER 180202* rifiuti originati da attività di prevenzione delle malattie negli animali che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (rifiuto speciale pericoloso).
RISPOSTA
Il D.M. n. 126 del 24 aprile 2014 ha reso facoltativo l'utilizzo del SISTRI da parte di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e servizi SOLO se occupano fino a 10 unità lavorative annue (ULA) (2) nell'unità locale in esame. La norma non prevede “sconti” in base al numero degli addetti impiegati effettivamente nelle mansioni operative che generano rifiuti, bensì intende la totalità degli addetti ed altresì non vi sono eccezioni sulla base della quantità dei rifiuti pericolosi prodotti.
Pertanto l'unico elemento da tener presente riguardo al numero delle ULA è la loro eventuale ripartizione in unità locali distinte, cioè è necessario prendere in considerazione solo le ULA ascritte all'unità locale ove avviene la produzione del rifiuto pericoloso. Se il numero di tali unità è maggiore di 10 allora è necessario provvedere all'iscrizione di quella unità locale al SISTRI (3)..
NOTE
1. Legge 116/2014
2. come stabilite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005
3. Per ulteriore approfondimento si veda l'informativa luglio 2014.
In allegato l'nformativa in formato PDF scaricabile e stampabile.