Pubblichiamo una nuova informativa curata da Fabio Bravi (nella foto), consulente ANID in materia di gestione rifiuti
Ritengo interessante riprendere questo argomento in quanto è presente una ulteriore sentenza (1) che afferma che gli scarti di origine animali (carogne, carcasse, ecc.) sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti (2), mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale, cioè devono essere gestiti come rifiuti.
QUESITI DAI SOCI
Il termine di dieci unita’ per l’iscrizione al sistri e’ riferito solo ai tecnici o anche alle unita’ amministrative?
L’ iscrizione al sistri e’ obbligatoria solo in caso di trasporto o anche per la produzione di rifiuti?
RISPOSTA
Il D.M. n. 126 del 24 aprile 2014 ha reso facoltativo l'utilizzo del SISTRI da parte di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (e quindi non solo per i trasportatori) operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e servizi SOLO se occupano fino a 10 unità lavorative annue (ULA) (3) nell'unità locale in esame. La norma non prevede “sconti” in base al numero degli addetti impiegati effettivamente nelle mansioni operative che generano rifiuti (da Lei chiamati tecnici), bensì intende la totalità degli addetti ed altresì non vi sono eccezioni sulla base della quantità dei rifiuti pericolosi prodotti.
Pertanto l'unico elemento da tener presente riguardo al numero delle ULA è la loro eventuale ripartizione in unità locali distinte, cioè è necessario prendere in considerazione solo le ULA ascritte all'unità locale ove avviene la produzione del rifiuto pericoloso. Se il numero di tali unità è maggiore di 10 allora è necessario provvedere all'iscrizione di quella unità locale al SISTRI (4).
SISTRI – SANZIONI ED ULTERIORE ENTE DI CONTROLLO
Di recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono le norme (5) che spostano al 1° Aprile 2015 l'applicabilità delle sanzioni per irregolarità amministrative (6) (omessa iscrizione e pagamento del contributo) e che permettono il collegamento anche del del Corpo Forestale dello Stato al SISTRI per l'attività di controllo ufficiale.
Ricordo che le sanzioni per la violazione delle regole operative scatteranno invece dal 1° Gennaio 2016 unitamente al termine del “regime transitorio a doppio binario” che impone ai soggetti obbligati al SISTRI anche la tracciabilità tradizionale cartacea (registro e formulari).
NOTE
1. Cass. Sez. III n. 1716 del 15 gennaio 2015
2. definizione di sottoprodotto ai sensi del D. lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis: E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
3. come stabilite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005
4. Per ulteriore approfondimento si veda l'informativa luglio 2014.
5. Legge 27 febbraio 2015, n. 11 ed il DM Ambiente 15 Gennaio 2015
6. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal SISTRI nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al SISTRI occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
In allegato il file PDF dell'informativa scaricabile e stampabile