Il Decreto Competitività (D.L. 91/2014) ha introdotto, all'art. 216 del "Codice ambientale", la norma di cui al comma 8-quater, con cui viene disposto il coordinamento delle attività di trattamento delle "specifiche tipologie di rifiuti" individuate dai Regolamenti comunitari "End of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto) con le procedure semplificate nazionali per il recupero dei rifiuti;
nello specifico, la nuova norma ha stabilito che le prime sono sottoposte alle seconde a condizione che, "ferme le quantità massime" previste dal D.M. 5 febbraio 1998, dal D.M. 161/2012 e dal D.M. 269/2005, siano rispettati anche tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni dai Regolamenti europei, con particolare riferimento a:
1) qualità e caratteristiche dei rifiuti;
2) condizioni di trattamento;
3) prescrizioni per salute e ambiente, compresi obblighi minimi di monitoraggio;
4) destinazione finale dei rifiuti che cessano di essere tali.
La Legge di conversione 116/2014, mantenendo l’impianto normativo del comma 8 quater, ha tuttavia eliminato il riferimento alle “specifiche tipologie” di rifiuti e quello relativo alle “quantità massime” previste dai decreti nazionali. La disciplina viene poi integrata con tre nuovi commi (da 8-quinquies a 8-septies): Il comma 8 quinquies stabilisce che l'operazione di recupero "può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste".
Tale operazione, "al pari delle altre", è sottoposta alle procedure semplificate nazionali a condizione che rispetti i requisiti, i criteri e le prescrizioni dei regolamenti europei, con gli stessi riferimenti a condizione – anche in questo caso – che siano rispettati i requisiti, i criteri e le prescrizioni previste dai regolamenti UE, con gli stessi "particolari riferimenti" del comma 8-quater (l'art. 184-ter del "Codice ambientale" stabilisce che "l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni (…)").
Il comma 8 sexies stabilisce il regime transitorio per le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria, ai sensi della normativa nazionale (D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 161/2002, D.M. 269/2005 e articolo 9-bis del D.L. 172/2008), che si occupano di rifiuti ai quali sono applicabili i regolamenti UE "end of waste". A tali imprese il Legislatore concede un termine di sei mesi – che decorre dall'entrata in vigore della stessa disciplina europea – per adeguarsi alle indicazioni UE. Fino a tale termine, le attività possono essere continuate nel rispetto delle disposizioni nazionali citate (e "restano in ogni caso ferme" le "quantità massime" stabilite dalla disciplina nazionale).
Il nuovo comma 8-septies dell'art. 216 del "Codice ambientale" stabilisce che i rifiuti della Lista verde del Regolamento 1013/2006/CE (spedizioni di rifiuti) possono essere utilizzati negli impianti industriali in possesso di AIA (Autorizzazione integrata ambientale), nel rispetto delle relative Bat References (cioé dei documenti di riferimento UE sulle cd "migliori tecniche disponibili"), previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività. In tale ipotesi, i rifiuti vengono assoggettati al rispetto delle norme riguardanti "esclusivamente" il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione (FIR).