La conversione in legge (Legge 116/2014) del Decreto Legge 91/2014 (cd Decreto Competitività), ha innovato anche l’elenco dei rifiuti, contenuto nell’allegato D della Parte IV del "Codice ambientale", con la previsione di nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti (ad integrazione di quelle già contenute nell’introduzione dell'allegato D), che si applicheranno a partire dal 18 febbraio 2015 (180 giorni dall'entrata in vigore dalla Legge 116/2014).
In base alle nuove disposizioni:
1) La classificazione è effettuata dal produttore mediante assegnazione del codice CER, secondo l’applicazione delle disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE e deve avvenire, in ogni caso, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.
2) Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3) Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4) Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede.
Le indagini da svolgere sono:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi del rifiuto);
b) determinare i pericoli connessi (attraverso la normativa europea sull’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);
c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).
Ulteriori istruzioni sono poi previste per due ipotesi specifiche:
5) se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i "composti peggiori", in applicazione del principio di precauzione;
6) quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate in base alle modalità stabilite dalle disposizioni precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.