È stato pubblicato il nuovo accordo Stato – Regioni per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 24 maggio 2025 andando ad aggiornare quanto già disposto dal precedente D.Lgs. 81/2008.
La formazione dei lavoratori, in materia di sicurezza, è obbligatoria per legge. Il datore di lavoro deve infatti assicurare e dimostrare che ogni dipendente riceva un’adeguata formazione e informazione sul tema.
L’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione – A.N.I.D. è da sempre impegnata anche su questo argomento mettendo a disposizione delle aziende associate vantaggiose convenzioni per l’erogazione di corsi inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si riportano di seguito le principali novità contenute nel nuovo accordo siglato fra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi.
L’aggiornamento va eseguito ogni cinque anni con durata minima di 8 ore.
I preposti alla sicurezza, oltre alla formazione per i lavoratori, devono completare un ulteriore modulo di 12 ore, suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento ogni due anni di durata minima di 6 ore e comunque ogni volta che si renda necessario a seguito di variazione della valutazione dei rischi.
Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) debbono completare una formazione strutturata su due moduli obbligatori di 28 e 48 ore, con un terzo modulo di 24 dedicato esclusivamente al responsabile.
L’aggiornamento è quinquennale, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti.
Il nuovo accordo conferma la struttura in 2 parti per i lavoratori: 4 ore di formazione generale; da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio a seconda del codice ATECO di appartenenza.
L’aggiornamento va eseguito ogni 5 anni con una durata minima di 6 ore.
La modalità da remoto è consentita per il corso di formazione generale, mentre per la formazione specifica solo per i settori di rischio basso.
L’aggiornamento può essere effettuato in modalità e-learning.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la corretta informazione e formazione dei lavoratori.
L’accordo definisce inoltre con chiarezza alcune indicazioni organizzative dei corsi: non più di 30 partecipanti per corso, ad eccezione delle sessioni da remoto; rapporto docente – discente non superiore ad 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche; frequenza minima di almeno il 90% delle ore formative per avere accesso alla verifica finale.
Il nuovo accordo è in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 24 maggio 2025.
Il documento prevede tuttavia un periodo di transizione pari a 12 mesi dall’entrata in vigore, nel quale sarà possibile erogare corsi secondo le norme precedenti.