Pubblichiamo, come di consueto, l’informativa mensile curata dal nostro esperto Fabio Bravi (nella foto): in questo caso contiene risposte a quesiti relativi ai contenitori per rifiuti Fabio Bravipotenzialmente infettivi e alla compilazione del registro di carico e scarico rifiuti su uno specifico problema.

DOMANDA
Sarebbe possibile tenere il contenitore idoneo per i rifiuti potenzialmente infettivi (famiglia 18) in sede ed andare a chiuderlo soltanto dopo che è stato riempito?

 

RISPOSTA
Operando sempre nel rispetto dei tempi massimi del deposito temporaneo dei rifiuti potenzialmente infettivi (30 giorni per volumi inferiori ai 200 L o 5 giorni per volumi superiori a 200 L) ritengo possibile quanto richiesto solo nel caso in cui i rifiuti non siano contenuti sfusi all’interno del contenitore ma a loro volta racchiusi in buste o comunque imballaggi idonei a contenerli, in modo da evitare comunque l’eventuale dispersione di agenti infettivi in caso di apertura od accidentale rovesciamento del contenitore.

 

DOMANDA
Siamo un’ azienda di disinfestazione associata ANID e chiediamo gentilmente informazioni in merito alla compilazione del registro di carico e scarico rifiuti. Provvediamo ogni fine anno a smaltire i nostri rifiuti chiamando una società addetta allo smaltimento degli stessi. In data 16/12/2016 sono stati ritirati i rifiuti con codice CER 150110 e sulla prima copia del formulario sono stati segnati 2 kg (erano stati da noi pesati) ma all’arrivo a destinazione hanno segnato 21 kg. In sede di controllo può essere contestata questa differenza? Sul registro dobbiamo segnare il nostro peso e nelle annotazioni segnare il peso a destino oppure segnare come carico 21 e scarico 21?

 

RISPOSTA
Devo innanzitutto avvisare che trattasi di rifiuti pericolosi per i quali eventuali irregolarità amministrative possono prevedere il penale. Nello specifico non è raro che vi sia differenza tra il peso annotato dal produttore e quello riscontrato a destino, anche se l’entità di tale differenza potrebbe far sospettare errori. La normativa indica come peso definitivo (anche ai fini MUD ovviamente) quello misurato a destino con apposita pesa che ne certifichi la quantità sotto la responsabilità del destinatario del rifiuto (dovrebbe fornirvi lo scontrino di pesata) e quindi in caso di controllo il produttore non dovrebbe essere coinvolto nella questione.

In conclusione nel registro deve essere indicato nelle annotazioni del movimento di carico la dicitura “Peso verificato a destino kg 21” e lasciato il peso da voi misurato nell’apposito campo quantità. In alternativa per evitare che vi sia differenza,  talvolta anche considerevole, tra il peso dei rifiuti indicato inizialmente nel formulario e quello verificato a destino è necessario non barrare l’apposita casella “peso da verificare a destino” e pesare con la propria bilancia i rifiuti, in compresenza al trasportatore, prima di farglieli caricare sul mezzo di trasporto.

In questo modo le firme apposte dal produttore e dal trasportatore sulle 4 copie del formulario certificano il peso; pertanto ogni sua variazione successiva dovrà essere giustificata dal trasportatore. Nel caso di consegna del rifiuto al trasportatore in contenitori/colli è necessario annotare il relativo numero nell’apposito spazio del formulario di trasporto prima della consegna stessa.

 

Informativa da scaricare e stampare