Si informa che è stato pubblicata, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014 n. 190, la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 90 recante “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. È opportuno, pertanto, evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE DI IMPRESA 
Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (Art. 19)
La disposizione in commento prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ed il tra-sferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Nell’ambito di una più generale ridefinizione delle funzioni di tale ultima Autorità, l’ANAC potrà anche:

− ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;
− ricevere notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti pubblici;
− comminare una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di pre-venzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

La norma specifica che le somme conseguenti sono assoggettate a rendi-contazione ogni sei mesi ed a pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Autorità, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle somme. Per le controversie aventi ad oggetto tali sanzioni è competente il Tribunale in composizione monocratica. L’autorità dovrà, inoltre, nella relazione annuale al Parlamento, indicare le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il si-stema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corru-zione.

Iscrizione elenco fornitori (Art. 29)
L'articolo in commento prevede disposizioni sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente ve-rificati.
In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, art. 1, comma 52) – prevede l'obbligatoria iscrizione nei suddetti elenchi delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose vale a dire:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

L'iscrizione dell’impresa nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. La comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è da acquisire indi-pendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia. In via di prima applicazione, il comma 2 prevede per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, che le stazioni appaltanti pos-sano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'auto-rizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco. La stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o auto-rizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, in prima applicazione, è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento defini-tivo.

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione (Art. 32)
Nell'ambito dei nuovi e maggiori poteri conferiti all'Autorità nazionale anti-corruzione (anche ai sensi del precedente art. 19), la norma in esame attri-buisce al Presidente della medesima Autorità, qualora l'autorità giudiziaria proceda per specifici delitti (317,318,319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale) ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il potere di proporre al Prefetto competente, alternativamente:
a. di ordinare il rinnovo degli organi sociali con la sostituzione del soggetto coinvolto e, in caso d'inosservanza da parte dell’impresa, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;
b. di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione. 
A tal fine, il Prefetto intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre che possiedono requisiti di professionalità e onorabilità, cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di ammi-nistrazione dell'impresa, con la contestuale sospensione dei poteri dei titolari dell'impresa o dell'assemblea, nel caso di società. 
Tali misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria dell'impresa nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione. Nel caso in cui le indagini riguardino componenti di organi societari diversi dagli amministratori è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa che consiste nella nomina di uno o più esperti, (fino ad un massimo di tre) in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità che, a tal fine, forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizza-tivi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
Le misure di cui all’articolo in commento possono essere adottate anche nei casi in cui il Prefetto emetta un'informazione antimafia interdittiva e vi sia urgente necessità di completare l'esecuzione del contratto ovvero di proseguirla al fine di garantire la tutela di diritti fondamentali, la salvaguardia dei livelli occupazionali o l'integrità dei bilanci pubblici. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC.
Durante la gestione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori anche in via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo.

Varianti in corso d’opera (Art. 37) 
L'articolo in esame introduce, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio, l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'ap-provazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, (art. 132 comma 1 lettere b, c, d del D.Lgs. n. 163/2006) al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
Il citato obbligo è limitato alle sole varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. b), c), d) relative ad appalti pari o superiore alla soglia comunitaria di importo ec-cedente il 10% dell’importo originario del contratto.
Il comma 2 prevede, invece, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, che le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento, sempre il comma 2, specifica che si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a pro-cedure di affidamento di contratti pubblici (Art. 39 commi 1, 2, 3) 
L'articolo 39, comma 1, interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici prevedendo sanzioni pecuniarie, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro (il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria), nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; il concorrente è escluso dalla gara in caso di inulte decorso del termine.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante, invece, non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione. E’, comunque, precisato che ogni variazione che intervenga, anche in con-seguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Il comma 2 dell'articolo 39, inserendo il comma 1 bis all’articolo 46 del D.lgs. n. 163/2006, estende l'applicazione delle predette disposizioni ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Infine, il comma 3, precisa che le suddette disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vi-gore del Decreto.

Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici e per il contrasto all'abuso del processo (Artt. 40 e 41)
Gli articoli in oggetto prevedono una serie di disposizioni dirette ad accele-rare i processi amministrativi in materia di appalti pubblici semplificandone ed abbreviandone le procedure (ad es. con le disposizioni di cui all'art. 40 vengono abbreviati alcuni termini e viene prevista, ferma la possibilità della definizione del giudizio nell'udienza cautelare, la definizione, comunque at-traverso una sentenza in forma semplificata) nonché prevedendo misure deterrenti per evitare contenziosi strumentali.
In tal senso l'art. 41, in particolare, prevede la possibilità che il giudice, anche d'ufficio, condanni la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifesta-mente infondati. Nelle controversie in materia di appalti l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMNISTRAZIONE
Province e Città metropolitane (Art. 23)

L’articolo interviene su alcune disposizioni della L. n. 56/2014, in materia di città metropolitane e di province (commentata nella circolare n. 34 del 9 aprile 2014), ed in particolare, oltre a disciplinare il subentro della Regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle provincie di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione alle infrastrutture connesse all’EXPO 2015, prevede:
− lo spostamento dal 30 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 del termine entro cui devono svolgersi le elezioni del Consiglio metropolitano;
− l’attribuzione della competenza ad approvare lo Statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, alla Conferenza metropoli-tana anziché al Consiglio metropolitano;
− analogo spostamento, in sede di prima applicazione, dal 30 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 per l'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale per le province i cui organi scadono per fi-ne mandato nel 2014;
− talune norme esplicative circa lo svolgimento delle elezioni del Con-siglio provinciale;
− la gratuità degli incarichi commissariali.

Differimento degli obblighi di aggregazione negli acquisti per i comuni istituiti a seguito di fusione (Art. 23 bis)
L'articolo 23-bis prevede un intervento di proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina – introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006)- per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, at-traverso modalità di aggregazione.
L'articolo dispone, infatti, che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'ob-bligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici (Art. 23-ter)
L’articolo prevede che le disposizioni contenute nell’art. 33, comma 3 bis, del Codice dei Contratti pubblici (commentato nella circolare n. 49 del 1 luglio 2014), concernenti la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni non capoluogo di provincia en-trano in vigore il 1° gennaio 2015 (quanto all’acquisizione di beni e servizi) e il 1° luglio 2015 (quanto all’acquisizione di lavori). Il comma 3 dell’articolo in commento prevede, tuttavia, che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonoma-mente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Modifica alla disciplina degli acquisti di beni e servizi (Art. 39 comma 3 bis)
Il comma 3-bis dell'articolo 39, modifica la disciplina dell'obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle pro-cedure di acquisto di beni e servizi recentemente introdotta dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014. In particolare, la modifica sopprime l'ultimo pe-riodo di tale comma, che comunque faceva salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti ag-gregatori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Agenda della semplificazione amministrativa (Art. 24, comma 1)

Il primo comma dell’articolo in commento stabilisce che il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 ottobre 2014, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, previa intesa con la Conferenza unificata. L’intesa contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione ammini-strativa condivise tra Stato, Regioni, Province autonome e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per la loro attuazione.
In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel d.l. n. 5/2012 (c.d. Decreto Semplifica-Italia, commentato nelle circolari n. 7, 12 e 17 del 2012).
A tal fine la disposizione prevede, peraltro, l'istituzione di un apposito co-mitato interistituzionale presso la Conferenza unificata e l'individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.

Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni (Art. 24-bis)
L’articolo estende alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione le norme in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Tra i destinatari delle norme in materia vengono, inoltre, individuati:
a) gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica am-ministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia le società e gli altri enti di diritto privato che eserci-tano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c. c. da parte di pubbliche amministrazioni, oppure gli enti nei quali siano ri-conosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei compo-nenti degli organi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE
Regole tecniche attuazione agenda digitale (Art. 24-ter)

L'articolo in commento, prevede, al comma 1, che le regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana siano stabilite, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato per la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il garante per la protezione dei dati personali.
Qualora le regole tecniche di attuazione del codice dell'amministrazione di-gitale non vengono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 90, la presidenza del Consiglio potrà procedere all'emanazione del DPCM senza attendere il concerto dei ministri interessati.
Il comma 2, inoltre, integra l’articolo 71 del codice dell'amministrazione di-gitale con la previsione di un termine di trenta giorni per l'espressione del parere da parte delle amministrazioni competenti, della Conferenza unificata e del garante per la protezione dei dati personali, scaduto il quale il parere si intende favorevole.