Dal 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, conosciuto anche con l’acronimo di R.E.N.T.R.I.
Si tratta di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto tecnico – operativo dell’Albo Gestori Ambientali.
La nuova piattaforma ha lo scopo di garantire una tracciabilità trasparente riducendo i costi operativi per le imprese e semplificando gli obblighi di compilazione dei formulari di identificazione e registri di carico e scarico dei rifiuti.
Iscrizione a R.E.N.T.R.I.
Debbono iscriversi al R.E.N.T.R.I. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi, coloro che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
Sono inclusi, in quest’ambito, anche i Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti.
Sono infine tenuti all’iscrizione tutti i restanti produttori di rifiuti.
Scadenze per l’iscrizione al R.E.N.T.R.I.
Il nuovo sistema di tracciabilità è operativo dal 15 giugno 2023, tramite il D.M. 59/23 –Regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Le iscrizioni sono state scaglionate in un lasso temporale che va dai 18 ai 30 mesi a partire dal 15 dicembre 2024.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato il 22 settembre 2023 il decreto con la tabella delle scadenze.
L’iscrizione al R.E.N.T.R.I. va quindi effettuata nei periodi di seguito riportati:
- Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’Art. 12, comma 1.
- Dal 13 febbraio 2025 cessa la validità dei vecchi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) anche se già vidimati.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inoltre fissato al 4 novembre 2024 l’inizio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA), così come stabilito dall’Art. 4 del D.M. 59/23 soprarichiamato.
I nuovi modelli vidimati potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.
Gli operatori non obbligati all’iscrizione entro questa data dovranno usare questi nuovi modelli in formato cartaceo, disponibili per la stampa sul sito ufficiale di R.E.N.T.R.I.
Gli operatori tenuti all’iscrizione al R.E.N.T.R.I. entro il 13 febbraio 2025, come impianti di trattamento, trasportatori, intermediari di rifiuti e produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, dovranno adottare immediatamente la modalità digitale per la tenuta del registro.
Sono state inoltre indicate le date per l’obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico, dal 13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al R.E.N.T.R.I. a seconda della categoria di appartenenza, e per l’emissione del FIR in formato digitale dal 13 febbraio 2026.