Avv. Roberta Agnoletto – Ph.D.

La Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (G.U. – Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026) in vigore dal 1 marzo 2026, converte con modificazioni il D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 – c.d. Decreto Milleproroghe introducendo delle novità molto attese dagli operatori di settore.

All’art. 13 del decreto legge viene aggiunto un nuovo comma 5-bis che proroga l’obbligo di utilizzo del FIR digitale (c.d. XFIR) nell’ambito del RENTRI, così disponendo:

5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.”

Pertanto, fino al 15 settembre 2026 il FIR cartaceo mantiene piena validità giuridica e può essere utilizzato in alternativa al formulario digitale.

Altre rilevanti novità sono:

a) il differimento del c.d. requisito di geolocalizzazione:

5-quinquies. Il termine di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.”

b) per effetto della proroga all’utilizzo del FIR cartaceo introdotta dal sopra citato c. 5-bis, è stata prevista la decorrenza, sempre dal 15 settembre 2026, delle sanzioni connesse alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari al RENTRI.

10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026“.

Attenzione però: il 15 settembre 2026 non è una data molto lontana, pertanto è importante che questi mesi vengano utilizzate dagli operatori per farsi trovare pronti e capaci come gestire correttamente l’XFIR (e tutti gli adempimenti connessi).

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