Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha apportato alcune modifiche al D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), in particolare quelle relative all’art. 36 “Contratti sotto soglia”.
È opportuno far notare che il testo della lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del Codice, come risulta dalle modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede che, anche per i servizi, si passa, come per i lavori, dalla procedura negoziata all’affidamento diretto per importi sino alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2018 da 209.000 euro a 221.000 euro) sempre previa consultazione di almeno a cinque operatori economici individuati, per i servizi, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Inoltre, l’art. 97, comma 8, del Codice dispone che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi “sotto-soglia”, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La tabella riassuntiva, pubblicata di seguito, riporta schematicamente le principali modifiche apportate al Codice degli appalti.