Pubblichiamo l'informativa mensile curata dal nostro esperto Fabio Bravi, che queste mese prende in esame una frequente domanda in merito al Sistri.
Siccome è pesantemente sanzionabile l'omessa iscrizione al Sistri ed il mancato versamento del contributo annuale (entro il 30/04) vorrei sapere quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi ed i relativi termini per l'iscrizione.
Sono tenuti ad aderire al SISTRI:
ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI UNITA' LAVORATIVE ANNUE (1) NELLA TOTALITA' DELLE UNITA' LOCALI (2) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:
– attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
– lavorazioni industriali;
– lavorazioni artigianali;
– attività commerciali;
– attività di servizio;
– attività sanitarie;
– attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.
– attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:
– attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
– attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale
GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI
Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.
E' importante evidenziare che, ad esempio, un'azienda con oltre 10 unità lavorative annue che produce per la prima volta (anche accidentalmente) un rifiuto pericoloso deve fare domanda di iscrizione entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità del rifiuto in questione (3).
A quel punto l'anno seguente, se tale rifiuto pericoloso era stato prodotto accidentalmente e quindi non abitualmente, l'azienda potrà richiedere la cancellazione entro il 30/04, data di scadenza del contributo annuale, altrimenti resta iscritta e versa detto contributo.
NOTE
1. come stabilite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005
2. cioè complessivi nell’intera Azienda/Ente (vedi modalità di calcolo dei dipendenti per i produttori iniziali [rif. FAQ-124] – www.sistri.it)
3. Decreto ministeriale 18 Febbraio 2011 n.52