Pubblichiamo, come di consueto, il contributo mensile del nostro consulente in materia di gestione dei rifiuti, dott. Fabio Bravi. Questo mese l'informativa riguarda due quesiti che frequentamente vengono posti dalle imprese socie.

 

Cosa accade quando il peso verificato nell'impianto a destinazione è diverso da quello di partenza?
La normativa (1) consente alle aziende di trascrivere il peso “a destino” indicando nel formulario di trasporto al punto 6 la quantità, l'unità di misura “kg o litri” e “peso da verificarsi a destino”. Apparentemente queste indicazioni potrebbero sembrare alternative, cioè o scrivo il valore della quantità o inserisco “peso da verificarsi a destino”.
Tuttavia una Circolare Ministeriale (2) (riguardante la compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati), stabilisce che deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino” nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra le quantità di rifiuti in partenza e quelle a destinazione”.
Da questa formulazione si comprende come queste informazioni non siano alternative, ma che occorre sempre indicare il peso inevitabilmente approssimativo ma indicato con competenza e prossimità in kg o litri ed eventualmente scegliere anche l’opzione di verifica a destinazione, qualora ricorra almeno una delle condizioni suddette. Questa eventualità, peraltro quasi sempre presente, può generare una mancata corrispondenza tra il quantitativo in carico sul registro e quello verificato a destino. In questo caso, a scanso di equivoci, nel movimento di scarico, oltre alla obbligatoria indicazione dei movimenti di carico a cui si riferisce, è necessaria un'annotazione che riporti quanto segue: “Scarico completo – saldo 0 kg o L”.

 

Cosa accade quando viene “chiuso” l'anno con rifiuti in carico?
Questa situazione, ovvero il fatto di avere al 31/12 i rifiuti in carico sul registro (saldo positivo) genera una irregolarità nel MUD nel caso in cui si vada a scaricare tali rifiuti l'anno successivo e risulti una quantità verificata diversa dal saldo al 31/12 che viene inserito nel MUD.
Tale eventualità è piuttosto frequente e pertanto si suggerisce sempre di terminare l'anno con tutti i rifiuti a saldo zero al 31/12, per evitare irregolarità nelle dichiarazioni MUD e cioè sanzioni.

 

Note
(1) DM 1 aprile 1998 n. 145
(2) Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 

 

In allegato l'informativa scaricabile e stampabile