ALCUNE SCADENZE AL 30 APRILE 2015

• Pagamento Diritto Annuale Trasporto Rifiuti in conto proprio
• Pagamento diritto annuale albo gestori ambientali
• Pagamento diritto annuale SISTRI
: MUD – Modello Unico di dichiarazione ambientale 2015

 

MUD – RIEPILOGO SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati alle dichiarazioni ambientali sono di seguito individuati.

Comunicazione Rifiuti speciali chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. 

Comunicazione Imballaggi sezione Consorzi CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c); sezione Gestori rifiuti di imballaggio impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

 

SISTRI – SANZIONI E SOGGETTI CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Come già riportato nella precedente informativa dal 01/04/2015 sono applicabili le sanzioni per l'omessa iscrizione e pagamento del contributo da parte dei soggetti obbligati. Si riporta pertanto di seguito l'elenco dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI.

 

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;

lavorazioni industriali; 

lavorazioni artigianali; 

attività commerciali; 

attività di servizio;

attività sanitarie; 

attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. 

attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

 

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.

 

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 

TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale

 

GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

 

NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.

 

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

 

ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA

Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii..

 

 

QUESITI DAI SOCI

Riguardo allo smaltimento degli erogatori utilizzati ed ora in disuso o rotti, le chiedo quale CER è meglio attribuire a tali rifiuti? Nel caso venissero classificati 180103* (rifiuti potenzialmente infettivi) devo inserirli nei contenitori di cartone appropriati o anche in sacchi ben chiusi?

 

RISPOSTA

La classificazione degli erogatori usati ed attualmente in disuso o rotti ritengo possa seguire due percorsi distinti in base alle esigenze aziendali ed a quando indicato di seguito, tenendo presente che il primo è quello raccomandato da ANID.

1. Classificazione come rifiuto potenzialmente infettivo CER 180103* (se derivanti da attività di Pest Control volte alla prevenzione di malattie negli esseri umani) oppure CER 180202* (se derivanti da attività di Pest Control volte alla prevenzione di malattie negli animali). I contenitori da utilizzare sono quelli che proteggono dal rischio infettivo e posso essere posti assieme agli altri rifiuti classificati con lo stesso CER. Procedura suggerita.

2. Svolgimento di una procedura di disinfezione completa prima della rimozione dell'erogatore dal sito in cui era stato collocato, rimozione, collocazione in imballaggi che lo proteggano dagli agenti atmosferici, trasferimento in sede per i controlli tecnici ed in caso di mancato superamento dei controlli (rottura, disuso, ecc.) classificazione come imballaggio contaminato da sostanze pericolose CER 150110*.

 

In allegato l'Informativa completa in formato PDF da scaricare e stampare