Pubblichiamo la consueta informativa mensile in tema di rifiuti, curata dal nostro esperto Fabio Bravi. Di seguito sono proposte alcune indicazioni a frequenti quesiti in merito alla registrazione di carico e scarico rifiuti e al codice CER per particolari tipologie di rifiuti. Segnaliamo anche una nuova proroga per quanto concerne l'uso del SISTRI.
La registrazione del carico va fatta ogni volta che l’automezzo torna dal giro di manutenzione (p.e. ogni giorno calcolando che il quantitativo ritirato si aggira mediamente su poche decine di grammi) o si potrebbe fare a scadenze regolari tipo ogni 15/30 gg?
La registrazione del carico (produzione) e dello scarico (affidamento a terzi) del rifiuto ai sensi di legge (1) per gli enti e le imprese produttori di rifiuti in genere deve essere fatta entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico. Nel caso dei rifiuti della famiglia 18 (es. CER180103 potenzialmente infetti) tale tempo si riduce a cinque giorni (2).
Secondo questo principio, in caso di produzione continuativa, anche di piccole quantità, è consigliabile effettuare le registrazioni ogni venerdì supponendo una produzione di rifiuti effettuata dal lunedì al venerdì.
Quale codice CER può essere utilizzato per i seguenti rifiuti: trappole collanti rappresentate da tavolette di plastica (per i topi) e di cartone (per le blatte) con collante/gel attrattivo. Sono tutte utilizzate, contaminate da insetti o utilizzate parzialmente (sostituite senza presenza di insetti).
Io attribuirei in entrambi i casi un codice CER 180103, anche se in alcuni casi non ci sono visibili presenze di insetti o topi. Concordo sul principio cautelativo ma vorrei specificare che il CER 180103 deve essere utilizzato solo se provengono da Pest control mirato alla prevenzione delle malattie negli esseri umani (ospedali, scuole, aziende in genere, ecc.) mentre se provengono da Pest control mirato alla prevenzione delle malattie negli animali (es. in allevamenti animali) deve essere utilizzato il CER 180202.
SISTRI: nuova proroga
Il Milleproroghe (3) ha prorogato fino al 31/12/2017 l’uso del SISTRI con il cosiddetto doppio binario (tracciabilità cartacea ed elettronica) e rinviato al 01/01/2018 l’applicabilità delle sanzioni per l’omesso controllo telematico dei rifiuti (SISTRI).
Pertanto tutto invariato per il 2017, con sanzioni applicate per gli obblighi di:
– tenuta dei registri di carico e scarico, formulari con il metodo cartaceo e MUD
– iscrizione al SISTRI
– omesso versamento annuale (scadenza 30/04/2017).
Note:
1. art. 190 co. 1-quater D.Lgs. 152/06
2. art. 8 co. 3 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254
3. Decreto Legge n°244/2016