Dal 9 agosto è in vigore il Decreto-legge 116/2025 in materia di tutela ambientale.

Il provvedimento mira a contrastare i reati ambientali e a tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente.

Il testo di legge modifica il precedente D.Lgs. 152/2006, noto anche come Testo Unico Ambientale, con particolare riferimento agli articoli 255 e 255-bis inasprendo le sanzioni per l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti e operando una netta distinzione fra rifiuti pericolosi e non: sono previste sanzioni pecuniarie sino a 18mila euro per l’abbandono di rifiuti non pericolosi; è previsto l’arresto da 6 mesi a 2 anni o ammende sino a 27mila euro per i titolari di imprese sorpresi ad abbandonare rifiuti non pericolosi; chi abbandona rifiuti pericolosi rischia la reclusione da 1 a 5 anni, oppure fino a 6 anni se la condotta cagioni pericolo per la salute o avvenga in luoghi contaminati; per i titolari di imprese, che si rendano responsabili di abbandono di rifiuti pericolosi, è previsto l’arresto da 1 a 5 anni e 6 mesi o fino a 6 anni se l’accaduto comporti rischi per la salute o si verifichi in siti contaminati.

Il Decreto-legge 116/2025 agisce anche sull’art. 258 del sopracitato D.Lgs. 152/2006, in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e formulari rifiuti.

Le sanzioni per chi non compila o compila in maniera non adeguata i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti sono state inasprite e l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali può sospendere le imprese.

La mancata o irregolare compilazione dei formulari può comportare, in virtù delle modifiche introdotte, anche sanzioni penali quando interessa rifiuti pericolosi.

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