Arrivano con il decreto Rilancio nuovi crediti d’imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. Fra questi c’è quello concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili per le sanificazioni, diretto a favorire la riapertura delle attività economiche in sicurezza. A prevederlo è l’Art. 128 bis che predispone benefici fiscali per l’adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, e fissa un credito di imposta nella misura del 60% della somma spesa, fino ad un massimo di 80.000 Euro, destinando la misura ad una platea più ampia rispetto a quella prevista per l’intervento diretto di cui all’art. 102.
Agevolazioni per sanificazione ambienti di lavoro
I recenti decreti Liquidità e Cura Italia hanno introdotto uno specifico credito d’imposta in favore
degli esercenti attività d’impresa, arte o professione volto ad incentivare la sanificazione degli
ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi necessari a garantire la sicurezza e la protezione
degli individui che ivi prestano il loro lavoro.
Aspetti generali
Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, sono stati integrati i benefici previsti dall’art. 64 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, che disciplinano il credito di imposta espressamente previsto:
– per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
– per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Ai fini operativi, viene stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 50%
degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di
protezione individuale, nel limite massimo di € 20.000,00 di spese sostenute da ciascun
beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, ha puntualizzato che il
beneficio in argomento si deve necessariamente riferire alle spese che, in concreto, risultano
sostenute nel corso del 2020.
Ambito di applicazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta, come accennato, trova applicazione nei riguardi dei soggetti esercenti:
• attività di impresa;
• attività professionale o artistica;
e, conseguentemente, poiché non sono state precisate specifiche eccezioni all’ambito di
operatività del medesimo, si ritiene che i benefici trovano applicazione in maniera non
differenziata ai citati operatori economici senza limitazione alcuna in relazione all’attività in
concreto posta in essere.
Ne deriva, di conseguenza, che si devono ritenere esclusi dalla possibilità di beneficiare del credito
d’imposta coloro che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e, quindi:
• i privati;
• le organizzazioni e le associazioni che non esplicano una delle anzidette attività.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni normative individuano le
tipologie di oneri che si devono ritenere ammessi al beneficio individuabili, come detto,
nell’ambito delle spese sostenute per:
• sanificazione sia degli ambienti di lavoro, sia delle attrezzature da lavoro;
• acquisto di dispositivi di protezione individuale;
per l’acquisizione di altri dispositivi di sicurezza al fine di proteggere i lavoratori dall’esposizione
accidentale sia ad agenti biologici, sia a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, compresa
l’eventuale loro installazione.
A titolo di mera esemplificazione, senza pretesa di completezza, il credito d’imposta in argomento
trova applicazione con riferimento:
• alle mascherine chirurgiche;
• alle mascherine Ffp2 e Ffp3;
• ai guanti;
• alle visiere di protezione;
• agli occhiali protettivi;
• alle tute di protezione;
• ai calzari;
nonché per l’acquisto e l’installazione di:
• barriere;
• pannelli protettivi;
• detergenti mani o gel antibatterici.
Inoltre, si ritiene opportuno precisare che con il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, è stato
previsto l’obbligo di informare sia tutti i lavoratori, sia chiunque entri nei locali dell’impresa, sulle
disposizioni delle autorità in merito al contrasto dell’epidemia, consegnando e/o affiggendo
appositi opuscoli informativi, all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali.
Operatività del credito d’imposta
L’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, al primo comma ha espressamente stabilito che “Allo scopo
di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio
del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il
periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un
massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di
euro per l’anno 2020”, mentre nel successivo comma 2, viene annunciata l’emanazione di un
apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della definizione delle particolari
modalità di accesso al beneficio.
Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, invece, viene stabilito che:
“Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus
Covid-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa
complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale”.
Ne deriva, conseguentemente, che anche in questa ipotesi, le modalità per il coerente utilizzo
dell’agevolazione devono necessariamente risultare definite con il richiamato apposito decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico che ad oggi non è ancora stato emanato.
Forlì, 15 maggio 2020