Nonostante le esplicite delucidazioni e le altrettanto inequivocabili indicazioni fornite dalle Autorità competenti, da più parti ancora ci giungono richieste di ragguagli sulla liceità e l’opportunità di operare la disinfezione di strade, o di ambienti “outdoor”, quale misura utile al contenimento del Virus Covid-19, e se per detta pratica è utilizzabile l’ipoclorito di sodio.
Con l’intento di chiarire una volta per tutte la questione, si ribadisce che, a conferma della risposta avuta dal Ministero della Salute il 13 marzo u.s. al quesito posto da ANID, l’Istituto Superiore di Sanità, nella nota del 17 marzo 2020, fra l’altro afferma espressamente che: “… In merito al lavaggio (pulizia con detergenti) e la disinfezione stradale e delle pavimentazioni urbane su larga scala, mentre si conferma l’opportunità di procedere alla ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali (assicurando tuttavia di evitare la produzione di polveri e aerosol), la disinfezione risulta invece una misura per la quale non è accertata l’utilità, in quanto non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione …”.
A corroborare tale indicazione vi è anche l’ISPRA che, con il “documento di indirizzo” del 18 marzo 2020, riprende il parere dell’ISS e, oltre a fornire delle indicazioni tecnico-operative, stabilisce che “… l’utilizzo dell’ipoclorito di sodio nelle pratiche di pulizia delle superfici stradali e pavimentazione urbana …”, “… dovrebbe intendersi esclusivamente come integrativo e non sostitutivo delle modalità convenzionali di pulizia stradale e LIMITATO A INTERVENTI STRAORDINARI”.
Inoltre, ove, appunto in via straordinaria, s’intendesse utilizzare l’ipoclorito di sodio, ISPRA elenca una serie di prescrizioni da seguire.
Infine, a sugellare quanto sopra, dal Ministero della Salute è stata fornita ad ANID l’ulteriore nota esplicativa in cui si specifica che “…il principio attivo “Active chlorine released from sodium hypochlorite” è approvato dal 1 gennaio 2019 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per la tipologia di prodotto 2 “Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali” …”.
Ne consegue che “… l’eventuale straordinaria attività di disinfezione delle strade mediante il predetto principio attivo deve avvenire nel rispetto del citato Regolamento (UE) 528/2012”.
Premesso che quanto sopra è l’ulteriore conferma della correttezza dell’operato di ANID sull’argomento, oltre al sentito ringraziamento rivolto al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità e all’ISPRA per la cordialità e la disponibilità dimostrate in questi faticosi giorni, vanno anche il plauso e la stima per le indubbie professionalità e competenza.